Targhe Estere-nuova legge in Italia

Cambiate le regole sulla circolazione per le auto con targa straniera, c’è il rischio di una corsa ai veicoli immatricolati all’estero per risparmiare sulle imposte.

Dal 21 marzo scorso, infatti, è entrato in vigore il Pubblico Registro Veicoli Esteri (REVE).

Grazie al REVE, si potrà finalmente dare una stretta definitiva ai ‘furbetti’ delle multe, coloro che circolavano con auto immatricolate all’estero, per scansare le contravvenzioni che quasi mai venivano pagate, a causa delle difficoltà a notificarle, ma che oggi vengono contestate direttamente all’utilizzatore del mezzo.

Targhe estere: cosa dice la legge oggi?

Dopo le modifiche al Codice della Strada, apportate dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021, entrate in vigore lo scorso 21 marzo 2022, tutti gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all’estero circolanti in Italia dovranno essere iscritti al REVE, il Pubblico Registro dei Veicoli Esteri. I cittadini stranieri che prendono la residenza italiana, inoltre, saranno obbligatoriamente tenuti a immatricolare in Italia i veicoli di loro proprietà già immatricolati all’estero, entro 3 mesi dall’ottenimento della residenza.

Ai cittadini stranieri residenti all’estero, invece, sarà consentito circolare in Italia con veicoli immatricolati all’estero per la durata massima di un anno. Infine, i conducenti residenti in Italia ma non intestatari dei veicoli (come ad esempio locatari, leasing o noleggio, comodatari, ecc.), oltre al documento di circolazione estero saranno tenuti ad avere a bordo del veicolo un documento di data certa sottoscritto dall’intestatario del veicolo, dal quale sia possibile stabilire a che titolo e per quanto tempo utilizzeranno il veicolo nelle loro disponibilità.

Targhe estere: cos’è cambiato

Il cambio della normativa, semplifica la vita di chi guida un’auto estera in Italia con disposizioni certe, ma per alcuni potrebbe essere anche un fattore alternativo per sopperire all’assenza di incentivi governativi per l’acquisto di un nuovo mezzo. Noleggiare o acquistare un veicolo in leasing potrebbe risultare più conveniente rivolgendosi a società con sede in Paesi stranieri dove vigono tassazioni più basse. Oggi, infatti, è sufficiente avere a bord un documento con data certa sull’inizio della disponibilità del veicolo straniero, ed eventualmente, aver registrato la vettura al REVE.

In questo scenario, enti come Città metropolitane e Regioni, rischiano concretamente di vedere ridursi il gettito fiscale derivante dalle immatricolazioni dei veicoli e bollo auto, oltre che dalle imposte di bollo. Il 31 marzo è scaduta la deroga concessa all’Italia dall’Unione Euoropea in merito alla limitazione della detraibilità solo al 40% dell’Iva sull’acquisto dei veicoli nuovi, fatto che penalizza fortemente chi acquista una nuova auto nel nostro Paese.

Ancora non è chiaro se al Belpaese sarà concessa una nuova proroga, ad ogni modo, se ciò dovesse accadere, non sarebbe del tutto da escludere il rischio di assistere a una fuga delle immatricolazioni verso altri stati membri dell’Unione, in cui l’Iva è più bassa rispetto all’Italia e dove sono in vigore un numero più ampio di benefici fiscali, sia in fase d’acquisto, sia per ciò che concerne il mantenimento dell’auto (in particolar modo se aziendale).

Aziende e professionisti potrebbero trovare ancora più vantaggioso rivolgersi a società di noleggio e leasing estere, anziché nazionali, generando ricadute negative non solo sul fisco, ma anche nei confronti di altri operatori del settore, come concessionarie e società di noleggio.

Auto con targa estera?

Auto con targa estera: la Corte UE boccia l’Italia

Secondo i giudici europei è illegittimo obbligare la reimmatricolazione del veicolo con targa estera a chiunque sia residente in Italia da più di 60 giorni, perché costituisce una restrizione alla libera circolazione di capitali.

Tutto è iniziato quando il giudice di pace di Massa e Carrara ha deciso di interpellare l’organo europeo per far luce su una sanzione di questo tipo, attribuita a un cittadino residente in Italia. Nello specifico la persona in questione guidava un’auto con targa slovacca intestata alla moglie (residente in Slovacchia). Infatti, come disposto dalla norma italiana è vietato l’utilizzo di vettura con immatricolazione estera da chi residente in Italia da più di 60 giorni. Inoltre, questa violazione obbliga il trasgressore a fermare il mezzo ed immatricolarlo nel nostro Paese entro 180 giorni, pena la confisca, e a pagare una multa pari o superiore a 712 euro.

Vi ricordate la stretta per i “furbetti delle targhe estere” inserita nel decreto sicurezza del 2018?qui trovate una breve spiegazione degli articoli 93 e 132 del codice della strada che vietano la circolazione ai veicoli con targa estera a qualsiasi persona residente in Italia da più di 60 giorni. Ecco che a tre anni dal provvedimento la Corte di Giustizia della UE boccia il contenuto del decreto, considerato illegittimo perché limita la libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63 del TFUE (Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea).

La domanda del giudice di Massa e Carrara nasce dall’ipotesi di una discriminazione basata sulla nazionalità, a cui si aggiunge un possibile limite di alcuni diritti riconosciuti dal TFUE agli stessi cittadini dell’Unione. Proprio come sostenuto dal giudice italiano, la Corte UE ha confermato il parere sotto il profilo del Trattato europeo: vedendo la norma del nostro Paese scontrarsi col citato articolo 63, che tutela la libertà nel movimento di capitali. Infatti, il prestito del veicolo della signora slovacca alla persona con residenza italiana è stato giudicato come una prestazione a titolo gratuito (in questo caso transfrontaliera) qualificabile come “movimento di capitali” tra gli stati membri. Uno dei capi saldi della stessa Unione, che di fatto rende inammissibile la norma italiana, anche perché la stessa Corte non individua nell’ipotesi in esame questioni di interesse generale o finalità di contrasto della frode fiscale che rendono applicabile l’articolo 93 italiano. A meno che l’auto immatricolata in uno Stato membro sia destinata all’uso permanente in un altro stato dell’Unione.

Di fatto dopo la pronuncia della Corte, la palla torna al giudice di pace di Massa e Carrara che avrà l’ultima parola sulla sentenza e valuterà l’effettivo utilizzo del veicolo in oggetto. Tuttavia, la questione non porterà in pratica a nessun cambiamento, almeno fino a quando il Parlamento italiano non terrà opportuno modificare tale norma. È anche vero che questo verdetto porta a impugnare verbali o avviare ricorsi legali (sempre nel caso che gli estremi siano validi), oltre a mettere in discussione la stessa norma, che può essere soggetta a modifiche anche per evitare rischi di procedure di infrazione UE.

La stretta sui “furbetti delle targhe estere” non tocca tuttavia tutte le auto a targa estera. Infatti, sono esclusi dalla morsa i veicoli con contratti di leasing o noleggio senza conducente con operatori con sede UE; o se c’è un accordo di comodato d’uso legato all’uso del veicolo nell’ambito di un rapporto di lavoro sempre con imprese UE. Ma in questi casi ci deve essere la presenza a bordo di un documento che certifichi il titolo di utilizzo e la durata della disponibilità del veicolo con targa estera.

Come ottenere la targa provvisoria?

Come richiedere una targa provvisoria?

Esamineremo i casi in cui occorre una targa provvisoria o quando basta una targa autoprodotta (la classica targa in cartone)

Quando è necessario richiedere una targa provvisoria?
Sono molteplici i casi in cui è necessario richiedere una targa provvisoria, ecco alcuni dei più comuni esempi:


-per recarsi alla sede di collaudo a fronte di una trasformazione
-per recarsi al punto di confinine a seguito della esportazione definitiva all’estero di un veicolo
-per recarsi a fiere, mostre o altre manifestazioni autorizzate dedicate a veicoli nuovi e usati
-per rimorchi, per trasportare altri veicoli o loro parti

In queste occasione è possibie ottenere una targa provvisoria limitata ad un percorso specifico e per un lasso di tempo limitato.

Chi circola senza targa provvisoria è soggetto a una sanzione amministrativa corrispettiva al pagamento di una somma da 25 fino a 335 euro, in casi particolari potrebbe esserci anche la confisca del veicolo.

Quando viene assegnata una targa provvisoria sarà necessario rispettare i vincoli prescritti: l’automobilista dovrà circolare rispettando il percorso e le prescrizioni tecniche espresse nel foglio di via assegnato in concomitanza alla targa provvisoria. Se queste specifiche non dovessero essere rispettate si rischiano sanzioni amministrative da 41 fino a 168 euro.

Insieme alla targa provvisoria sarà consegnato il cosiddetto “foglio del via” che indica il percorso, la durata e le eventuali prescrizioni tecniche associate alla targa.

Quanto dura una targa provvisoria?
La durata non può eccedere i sessanta giorni.

Come ottenere una targa provvisoria?

Ecco il procedimento per richiedere e ottenere la targa provvisoria che vi servirà per le suddette occasioni.

Bisognerà procurarsi:

  • Certificato di conformità
  • Fotocopia del documento di identità del proprietario
  • Eventuale radiazione e autorizzazione per esportazione all’estero
  • Richiesta di rilascio targa provvisoria
  • Fotocopia carta di circolazione del veicolo

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